Presso l’Azienda Ospedale Università di Padova sono attivi i seguenti
Servizi:
ACCETTAZIONE E UFFICIO STRANIERI
L'ufficio stranieri fornisce le indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria agli stranieri.
Orario di apertura:
L'ufficio è collocato al piano rialzato del Monoblocco dell’Azienda Ospedaliera.
Si riportano di seguito le informazioni utili per i cittadini stranieri che abbiano necessità di usufruire di prestazioni sanitarie in questa Azienda.
Cittadini Comunitari
La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) consente ai cittadini degli Stati dell'UE e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera di accedere alle cure mediche necessarie durante il soggiorno negli altri Stati europei che utilizzano la tessera TEAM.
In Italia ha una validità di 5 anni.
I Cittadini comunitari non in possesso di TEAM o di attestati di diritto e senza requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SSN sono tenuti al pagamento di tutte le prestazioni erogate.
Per soggiorni non superiori a 3 mesi, il cittadino comunitario potrà utilizzare la TEAM - Tessera Europea Assicurazione Malattia - rilasciata dal proprio Paese di Appartenenza per ricevere tutte le cure urgenti e considerate medicalmente necessarie, in relazione alla durata del soggiorno temporaneo e allo stato di salute, alle stesse condizioni degli assistiti dello Stato ospitante. (Regolamento U.E. 631/2004).
Per i soggiorni di durata superiore a 3 mesi il cittadino comunitario dovrà essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a parità di trattamento dei cittadini italiani nei casi e nelle modalità previste dalla Circolare Min. della Salute 3/08/2007.
A tutti i cittadini stranieri non iscritti e non iscrivibili al SSN - per una durata del soggiorno inferiore a 3 mesi (es. turismo) vengono assicurate le prestazioni ospedaliere urgenti in via ambulatoriale e il regime di ricovero.
In caso di ricoveri programmati è previsto, da parte dell’interessato, il pagamento anticipato rispetto al ricovero per un importo pari al 100% del preventivo stesso.
Assistenza Sanitaria ai possessori di TEAM
Per i Cittadini comunitari possessori di attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (formulari comunitari) le prestazioni sanitarie vengono erogate sulla base degli attestati di diritto rilasciati agli assistiti in relazione al motivo del soggiorno (temporaneo soggiorno, trasferimento per cure, trasferimento della residenza in Italia di lavoratori o pensionati e loro familiari, infortunio sul lavoro o malattia professionale, ecc)
Possono accedere direttamente ai servizi sanitari alle stesse condizioni del cittadino italiano e ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo Medico; sono escluse quindi tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l’assicurato fino al suo rientro in patria, a meno che lo stesso sia in possesso di preventiva autorizzazione da parte dell’istituzione estera competente, notificata alla ASL mediante presentazione del Modello E112/S2.
Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza e al parto qualora non programmato (urgente, prematuro), mentre:
- per il parto programmato occorre il modello E112/S2 rilasciato dal Paese presso il quale sono assicurate;
- l’interruzione di gravidanza è a totale carico dell’assistita;
- in caso di interruzione di gravidanza ritenuta medicalmente necessaria, se l’interessata è fornita di idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio Paese di provenienza, la prestazione verrà erogata a carico del proprio Paese.
Accordi Bilaterali
Le persone straniere appartenenti a Stati con i quali l’Italia ha stipulato accordi internazionali, se in possesso di specifici moduli rilasciati dal Paese di appartenenza, possono usufruire dell’assistenza sanitaria nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e comunque, previo pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Detti moduli danno diritto alle cure urgenti con applicazione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
In assenza di tali moduli i cittadini stranieri si faranno carico delle spese conseguenti alle prestazioni sanitarie che sono state loro erogate.
Cittadini extracomunitari
Secondo il disposto dell’art. 4 del D.Lgs. 286/98 (T.U. sull'immigrazione) l'ingresso nel territorio dello Stato italiano è consentito allo straniero in possesso di:
- passaporto valido o di documento equipollente
- visto d'ingresso.
Il permesso di soggiorno
Trattasi di autorizzazione amministrativa a permanere sul territorio nazionale e può avere una durata variabile:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo (art. 5, comma 3, lett. a);
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedano tale estensione (art. 5, comma 3, lett. b);
c) superiore a un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali (art. 5, comma 3, lett. c);
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari (art. 5, comma 3, lett. d);
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal TU o dal regolamento di attuazione (art. 5, comma 3, lett. e);
f ) permesso di soggiorno per cure mediche (art. 35).
Rilascio Tessera Sanitaria ai possessori di permesso di soggiorno
La Tessera sanitaria viene rilasciata allo straniero che esibisca il permesso di soggiorno o la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo dello stesso e che dimori abitualmente in un Comune compreso nell’ambito territoriale della Azienda Sanitaria Locale (ASL) a cui è inoltrata la domanda di rilascio (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 34).
Il permesso di soggiorno è uno dei documenti richiesti per assegnazione di tessera sanitaria; in caso di furto, si deve presentare la denuncia ai carabinieri.
L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è valida fino alla data di scadenza del permesso di soggiorno (art. 34 T.U.) ed è estesa nelle more del primo rilascio del Permesso di soggiorno (Circolare Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000).
Cittadini extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in possesso di titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, su richiesta dell'interessato, la ASL territorialmente competente deve procedere all'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Per i cittadini stranieri l’iscrizione al SSN garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.
Sono possibili 2 situazioni:
- iscrizione obbligatoria al SSN
- iscrizione volontaria al SSN
Cittadini extracomunitari non iscritti al S.S.N.
Ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, ma non iscritti al S.S.N. sono assicurate,
previo pagamento delle relative tariffe:
- le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital)
- le prestazioni sanitarie di elezione
Per tutte le prestazioni, sia urgenti che di elezione, vengono applicate le tariffe determinate dalla Regione Veneto (Art. 8, - commi 5 e 7 – del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni).
Chi non ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
- i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per affari
- i lavoratori extracomunitari non tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche
- i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche
In caso di ricoveri programmati è previsto, da parte dell’interessato, il pagamento anticipato rispetto al ricovero per un importo pari al 100% del preventivo stesso.
Si informa che in Azienda è presente anche il servizio di Mediazione Linguistica Culturale.